Esercizio di Vicinato - Avvio Attività
Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio svolta in locali con destinazione d'uso commercio al dettaglio con una superficie destinata alla vendita non superiore a 150 mq.
Negli esercizi di vicinato è consentito vendere prodotti alimentari o non alimentari.
A chi serve
Possono svolgere l’attività di commercio al dettaglio tutti coloro che possiedono:
- i requisiti morali previsti dal D.lgs. n. 59/2010
- i requisiti professionali, richiesti solo in caso di vendita di prodotti alimentari, previsti dal D.lgs. n. 59/2010 art. 71;
- un locale con destinazione commerciale e conforme ai vigenti regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, al regolamento edilizio e alle norme urbanistiche.
Come si ottiene
Per l’avvio dell’attività, originario e/o a seguito di subentro a precedente titolare, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo consentito , la modifica e/o l’aggiunta del settore merceologico oggetto dell’attività l’interessato deve presentare al Comune apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) completa degli allegati richiesti
Dove andare
La SCIA, va presentata in forma scritta, in duplice copia e completa degli allegati previsti, mediante consegna diretta o inoltro a mezzo posta all’ufficio protocollo del Comune di Cassinelle che provvederà a smistarla al servizio competente. E’ altresì ammesso l’invio a mezzo PEC all’indirizzo um.tralangaealtomonferrato@pec.it o tramite procedura telematica mediante accesso al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Quanto costa
La presentazione della SCIA è in carta libera e non comporta oneri a carico dell’interessato ferme restando eventuali spese sostenute per certificazioni, attestazioni ed asseverazioni da presentare unitamente alla SCIA (quali allegati essenziali) che debbano essere rese e sottoscritte da tecnici abilitati.
Durata e responsabile del procedimento
La SCIA se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti ha efficacia immediata nel senso che l’attività di che trattasi può essere concretamente avviata immediatamente dopo la ricezione della SCIA da parte del Comune. Il Comune ha sessanta giorni di tempo per procedere alla verifica di quanto dichiarato dall’interessato nella SCIA ed eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
Esercizio di Vicinato - Avvio Attività
- D. Lgs. n. 114/1998
- L.R. n. 28/1999
- Legge n. 241/1990
- D.lgs. n. 59/2010
- D.lgs. n. 122/2010