Estetisti / Acconciatori - Avvio Attività
Cosa è
Le attività di acconciatore ed estetista, ricomprendono tutti gli istituti di bellezza o simili, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d’impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
Con il termine ACCONCIATORE si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o su donna, relative al taglio dei capelli, all’acconciatura degli stessi, all’applicazione di parrucche, al taglio della barba, ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell’attività di estetista; tale termine equivale a quelli di “acconciatore maschile o femminile”, “acconciatore unisex”, “parrucchiere per uomo”, “parrucchiere per signora”, “pettinatrice” e dizioni similari, “barbiere”.
Con il termine ESTETISTA si designa l’attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista -, secondo quanto previsto dal punto 1 dell’art. 10 della medesima legge, ed altresì con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.86, n. 713 e s.m.i.
E’ ricompresa tra le attività per cui occorre la qualificazione professionale di estetista anche l’attività di ricostruzione unghie ed applicazione unghie artificiali.
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
L’attività di SOLARIUM ovvero l’esposizione in cabine appositamente attrezzate di viso e corpo ai raggi U.V.A. a scopo estetico senza finalità terapeutiche è compresa nell’attività di estetista. Per tale attività valgono i medesimi requisiti professionali previsti per l’estetista e, per quanto attiene i requisiti strutturali, igienico sanitari, organizzativi e procedurali nonché professionali, si rimanda al Regolamento Regionale delle Attività di Solarium, di cui al DPGR n. 78/1999 nonché al DPGR 7 aprile 2003, n. 6/R, posto in allegato, che costituisce parte integrante al presente regolamento.
A chi serve
Possono svolgere l’attività di acconciatore o di estetista tutti coloro che possiedono:
- i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010
- i requisiti professionali, richiesti per la specifica attività;
- locali idonei sotto il profilo della destinazione d’uso e dei requisiti igienico sanitari
previsti per legge e dotati dell’ampiezza minima prevista dal vigente Regolamento Comunale per l’attività di acconciatore ed estetista
In particolare per l’esercizio delle attività è necessario:
a) il possesso da parte dell'impresa che presenta la dichiarazione inizio attività dei requisiti previsti dalla legge n. 443/1985. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla predetta legge, la dichiarazione di inizio attività può essere presentata previa regolare costituzione della società e della sua iscrizione nel registro delle imprese e nel registro ditte della Camera di Commercio.
b) il possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell’attività nonché il possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività; tutti i requisiti igienico - sanitari sono verificati dalla competente A.S.L.;
c) il possesso della qualificazione professionale o abilitazione professionale conseguita secondo i percorsi formativi previsti dalle norme in vigore, certificata dall’organo competente in capo al richiedente l'autorizzazione, alla maggioranza dei soci, per le imprese gestite in forma societaria ed aventi i requisiti di cui alla legge n. 443/1985; al direttore d'azienda per le società prive dei suddetti requisiti.
Per l'accertamento e la certificazione dei requisiti necessari per l’ottenimento della abilitazione o qualificazione professionale ai sensi del presente Regolamento, è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato, salvo diversa disposizione regionale
Inoltre:
- se impresa individuale sarà il titolare a dover possedere il requisito professionale previsto dalle vigenti normative;
- se società gestita in forma artigiana, la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due, devono possedere il requisito professionale previsto dalla normativa e partecipare personalmente al ciclo lavorativo;
- in caso di società non artigiana, occorre che il titolare o un direttore d'impresa sia in possesso della qualifica professionale prevista dalla normativa, e partecipi personalmente al ciclo operativo.
In ogni caso tutti coloro che lavorano nell'attività di estetica devono essere indicati nella SCIA ed essere in possesso della qualifica professionale di estetista, prevista dalla normativa vigente.
E’ vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio
Come si ottiene
Per l’avvio dell’attività, originario e/o a seguito di subentro a precedente titolare, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie dell’attività, le modifiche societarie e/o riferite al responsabile tecnico l’interessato deve presentare al Comune apposita SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) completa degli allegati richiesti.
Dove andare
La SCIA, va presentata in forma scritta, in duplice copia e completa degli allegati previsti, mediante consegna diretta o inoltro a mezzo posta all’ufficio protocollo del Comune di Cassinelle che provvederà a smistarla al servizio competente. E’ altresì ammesso l’invio a mezzo PEC all’indirizzo um.tralangaealtomonferrato.pec.it o tramite procedura telematica mediante accesso al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
Quanto costa
La presentazione della SCIA è in carta libera e non comporta oneri a carico dell’interessato ferme restando eventuali spese sostenute per certificazioni, attestazioni ed asseverazioni da presentare unitamente alla SCIA (quali allegati essenziali) che debbano essere rese e sottoscritte da tecnici abilitati.
Durata e responsabile del procedimento
La SCIA se compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti, ha efficacia immediata nel senso che l’attività di che trattasi può essere concretamente avviata immediatamente dopo la ricezione della SCIA da parte del Comune. Il Comune ha sessanta giorni di tempo per procedere alla verifica di quanto dichiarato dall’interessato nella SCIA ed eventualmente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti essenziali per lo svolgimento dell’attività adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività
Estetisti / Acconciatori - Avvio Attività
Le attività di TATUAGGIO (colorazione permanente ottenuta con l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), e di PIERCING (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono al momento disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5.2.1998, posta in appendice nel presente Regolamento e dal D.P.G.R. 22 maggio 2003 n. 46
Le attività di TATUAGGIO (colorazione permanente ottenuta con l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), e di PIERCING (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono al momento disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5.2.1998, posta in appendice nel presente Regolamento e dal D.P.G.R. 22 maggio 2003 n. 46